FAQ | Varie

Il servizio di ricerca di fondi opera su un’infrastruttura del CSI DFGP, e può dunque vantare un’elevata affidabilità. Può fornire i dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro di tutti i Cantoni disponibili elettronicamente al momento dell’interrogazione; l’eventuale indisponibilità di un server cantonale è notificata sotto forma di messaggio d’errore. I Cantoni provvedono affinché i loro dati siano consultabili immediatamente. Assicurano l’operatività e la disponibilità dell’interfaccia durante gli orari di apertura dei loro uffici del registro fondiario (art. 34c cpv. 2 ORF).

Sì. La protocollazione delle interrogazioni delle autorità abilitate e dei risultati di ricerca ottenuti è disciplinata dall’articolo 34f ORF.

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