FAQ | Strategia di ricerca

Il servizio è accessibile da un sito web con un’autenticazione forte. Possono essere utilizzati soltanto i campi predefiniti nella schermata. In caso di ricerche inerenti a persone fisiche, è necessario indicare almeno nome e cognome (campi obbligatori).

È possibile ottenere risultati univoci solo inserendo identificatori univoci, ossia numero AVS per le persone fisiche e numero IDI per le persone giuridiche, il che presuppone che le autorità abilitate dispongano di tali numeri e che sia stata fatta la relativa attribuzione nel registro fondiario. I numeri AVS sono attribuiti a partire dal 1° gennaio 2023; alle iscrizioni già esistenti si applicano le disposizioni transitorie dell’articolo 164a capoverso 5 ORF. Infine non è escluso che in alcuni casi non sia possibile attribuire il numero AVS (cfr. art. 23c cpv. 5 ORF). I numeri IDI sono registrati nel libro mastro a partire dal 1° gennaio 2012 e non è prevista alcuna attribuzione retroattiva.

Nel caso di una ricerca con nome e cognome o designazione dell’organizzazione (imprese), è possibile che i risultati della ricerca non corrispondano alle persone o alle organizzazioni effettivamente ricercate. Per i nomi e i cognomi molto diffusi, si otterranno parecchi risultati (presumibilmente) corrispondenti ai criteri indicati. In tal caso è possibile limitare la ricerca con ulteriori criteri come l’anno di nascita o il Cantone.

In tal caso va rilevato che, secondo le disposizioni transitorie dell’articolo 164a capoverso 5 ORF, i numeri AVS saranno attribuiti in diverse fasi entro il 2029. L’attribuzione del numero IDI è obbligatoria solo dal 2012 e gli uffici del registro fondiario non hanno alcun obbligo di procedere a un’attribuzione retroattiva in caso di iscrizioni antecedenti il 1° gennaio 2012. In assenza di un numero AVS o IDI attribuito, la ricerca di fondi con identificatori chiari non produrrà alcun risultato. Per poter comunque fornire dei risultati, la ricerca effettuerà confronti in background su tutti i parametri disponibili.

Sì. Se il doppio nome (p. es. «Pietro Paolo») o il cognome di affinità (p. es. «Bernasconi-Bianchi») non sono registrati (nello stesso esatto modo) nel registro fondiario, è possibile che la ricerca non produca risultati. In questi casi la ricerca di fondi effettuerà confronti in background su tutti i parametri disponibili per fornire poter comunque fornire dei risultati.

Se per una ricerca si rinuncia a indicare identificatori univoci, è consigliabile affinare la ricerca con ulteriori criteri in modo da migliorare la qualità dei risultati e ridurne il numero.

Non è da escludere. Il diritto del registro fondiario non prevede che gli uffici del registro fondiario aggiornino d’ufficio le iscrizioni esistenti. Lo stesso vale per i dati delle persone iscritte nel registro. Le iscrizioni possono diventare obsolete se, ad esempio, una persona non coniugata acquista una proprietà e dopo il matrimonio non segnala il cambiamento del proprio cognome all’ufficio del registro fondiario competente. In questo caso, una ricerca con il cognome attuale non produrrebbe i risultati sperati. Se inoltre non è stato attribuito alcun numero AVS o IDI, il servizio di ricerca di fondi non potrà fornire risultati nel caso di iscrizioni obsolete nel libro mastro.

La ricerca di fondi su scala nazionale non tiene dati del registro fondiario (art. 34b cpv. 4 ORF). L’indice di ricerca contiene soltanto valori hash per confrontare i criteri di ricerca indicati dall’autorità abilitata con le iscrizioni presenti nell’indice di ricerca; in caso di corrispondenza la ricerca è inoltrata ai server del registro fondiario cantonali. In linea di principio i risultati di ricerca possono essere forniti solo in caso di corrispondenza anche con i dati del relativo registro fondiario. Sotto il profilo puramente tecnico, i risultati sono quindi completi. Tuttavia, iI servizio di ricerca di fondi può solo fornire dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro di tutti i Cantoni effettivamente disponibili in forma elettronica al momento dell’interrogazione; non è quindi in grado di confrontare nel dettaglio i dati con quelli pertinenti del registro fondiario cantonale. Né può garantire l’esattezza dei risultati, generati in maniera automatica senza che uno specialista competente ne abbia verificato la correttezza e l’integrità.

Nel fornire i risultati, la ricerca di fondi indica per ogni iscrizione l’ufficio del registro fondiario competente, cui indirizzare una domanda per ulteriore consultazione. Tale domanda è disciplinata dagli articoli 26-34 ORF. È possibile creare un PDF contenente i risultati forniti dal servizio di ricerca di fondi. L’ufficio del registro fondiario competente può inoltre indicare se il proprio Cantone ha incaricato organizzazioni private di garantire l’accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo o l’accesso pubblico ai dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse (cfr. art. 949d cpv. 1 n. 1 e 2 CC).

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