FAQ | Punti essenziali

La ricerca di fondi su scala nazionale serve alle autorità federali, cantonali e comunali abilitate per reperire i fondi su cui una persona vanta diritti in virtù del libro mastro del registro fondiario informatizzato (art. 34a ORF; RS 211.432.1).

La ricerca di fondi su scala nazionale è disciplinata dall'articolo 949c del Codice civile (CC; RS 210) e dagli articoli 34a–34i dell'ordinanza sul registro fondiario.

Il servizio di ricerca di fondi su scala nazionale è gestito dall'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), un'unità amministrativa dell'Ufficio federale di giustizia (art. 34b cpv. 1 ORF).

Il servizio di ricerca di fondi riceve le interrogazioni delle autorità abilitate mediante una maschera di ricerca elettronica, le confronta con i dati giuridicamente efficaci del libro mastro disponibili elettronicamente al momento dell'interrogazione in tutti i Cantoni e fornisce i risultati della ricerca (art. 34b cpv. 2 ORF).

Il sevizio di ricerca di fondi confronta le interrogazioni con i dati giuridicamente efficaci del libro mastro disponibili elettronicamente al momento dell'interrogazione in tutti i Cantoni e fornisce i risultati della ricerca ottenuti in tal modo (art. 34b cpv. 2 ORF). Non sono quindi consultabili, ad esempio, le iscrizioni nel libro giornale e nei registri ausiliari.

La portata massima o il livello di dettaglio delle informazioni consultabili tramite il servizio di ricerca di fondi sono definiti in maniera esaustiva all’articolo 34e ORF. Per ulteriori informazioni sul risultato di una ricerca, l'autorità abilitata deve contattare l'ufficio del registro fondiario responsabile della relativa iscrizione. Il profilo utente determina a quali informazioni specifiche indicate nell'articolo 34e ORF le autorità abilitate possono accedere. Conformemente all'articolo 34d ORF, l'UFRF assegna ai collaboratori delle autorità abilitate, su domanda motivata di quest'ultime, i diritti d'accesso al servizio di ricerca di fondi di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali. I profili utente delle autorità abilitate possono essere creati soltanto in presenza delle relative basi legali applicabili.

Il successo di una ricerca dipende essenzialmente dalla strategia di ricerca applicata; se questa non è ottimale, è possibile che le iscrizioni non vengano trovate o che i presunti risultati si dimostrino successivamente erronei (v. la rubrica: FAQ | Strategia di ricerca). Poiché il servizio di ricerca di fondi può confrontare le interrogazioni soltanto con i dati giuridicamente efficaci del libro mastro disponibili elettronicamente al momento dell'interrogazione in tutti i Cantoni, non è possibile garantire che i risultati ottenuti siano corretti e completi. Occorre infine ricordare anche i titoli di proprietà di cui all'articolo 656 capoverso 2 CC non iscritti nel registro fondiario.

No. Tale effetto spetta solo alle iscrizioni nel registro fondiario o agli estratti del registro fondiario autenticati dall'ufficio del registro fondiario competente.

Il servizio di ricerca di fondi non tiene dati del registro fondiario (art. 34b cpv. 4 ORF). La richiesta di ricerca viene inoltrata agli uffici cantonali del registro fondiario al momento dell’interrogazione; a tale scopo i Cantoni consentono al servizio di ricerca di fondi di accedere, tramite un’interfaccia secondo I’articolo 949a capoverso 3 CC, ai loro dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone.

Per sgravare i server dei Cantoni da interrogazioni ridondanti, il servizio di ricerca di fondi tiene un cosiddetto indice di ricerca (art. 34b cpv. 5 ORF). Secondo l’articolo 34c capoverso 3 ORF, i Cantoni sono tenuti a trasmettere all’indice di ricerca, almeno una volta al giorno, i dati elencati all’articolo 34b capoversi 5 e 6 n. 1 e 2 ORF. Tali dati sono conservati sotto forma di valori numerici (valori hash), creati applicando funzioni matematiche speciali. Diversamente dalla codificazione, reversibile mediante la chiave corrispondente (decodificazione), i valori hash non consentono di risalire alle informazioni di partenza.

I Cantoni attualmente allacciati al servizio di ricerca di fondi sono: BE, TG, VD, ZG, ZH.

Il servizio di ricerca di fondi è stato messo a disposizione alla fine del 2022, sotto forma di un prodotto minimo funzionante (Minimum Viable Product, MVP). Da allora dei Cantoni pilota sono stati allacciati al servizio.

Tuttavia la messa a servizio della ricerca di fondi, che in virtù dell'articolo 164b ORF era prevista per il 1° gennaio 2024, a causa di difficoltà tecniche è stata posticipata.

Nothing to show.Meta is empty