FAQ | Utilizzo

L’accesso al servizio di ricerca di fondi può essere concesso solo ai collaboratori delle autorità abilitate della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni su domanda motivata (art. 34d cpv. 2 ORF). Occorre dunque verificare se un’autorità è abilitata.

L’UFRF assegna ai collaboratori delle autorità abilitate, su domanda motivata di quest’ultime, i diritti d’accesso al servizio di ricerca di fondi di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali (art. 34d cpv. 1 ORF).

Secondo l’articolo 34d capoverso 2 ORF la domanda deve contenere:

  • i nomi di tutti i collaboratori che devono ottenere il diritto d’accesso;
  • l’indicazione del compito legale dell’autorità che i collaboratori devono adempiere nonché le disposizioni di legge applicabili;
  • la giustificazione riguardante i dati del libro mastro di cui all’articolo 34e capoverso 3 lettera d per i quali è necessario l’accesso al servizio di ricerca di fondi per l’adempimento dei compiti legali;
  • il parere dell’autorità cantonale di vigilanza sul registro fondiario competente nel luogo dell’autorità richiedente in merito alla richiesta d’accesso al servizio di ricerca di fondi;
  • la conferma dell’UCC della liceità dell’uso sistematico del numero AVS.

Le autorità abilitate possono effettuare una ricerca in base ai dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 ORF:

  • per le persone fisiche: il cognome, i nomi, la data di nascita, il sesso, l’attinenza o la cittadinanza e il numero AVS in caso di autorizzazione;
  • per le persone giuridiche e le società di persone: la ragione sociale o il nome, la sede, la forma giuridica e l’IDI.

No. Il servizio di ricerca di fondi consente di ottenere al massimo i risultati di ricerca di cui all’articolo 34e capoverso 3 ORF. L’estensione del diritto di consultazione delle autorità o dei collaboratori dipende inoltre dal compito legale che le autorità devono adempiere e dalle disposizioni di legge applicabili a tale compito.

No. Il servizio di ricerca di fondi non emette estratti del registro fondiario e non fornisce informazioni più esaustive di quelle definite all’articolo 34e ORF. Informazioni supplementari ed estratti del registro fondiario vanno pertanto richiesti sempre all’ufficio del registro fondiario competente.

Sì, si tratta di un modulo in formato PDF reperibile al seguente link [Link: hier]. La domanda non viene esaminata solo dall’UFRF, ma anche dall’autorità cantonale di vigilanza sul registro fondiario e dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC). L’esame finale della domanda e la decisione inerente all’accesso competono all’UFRF.

Sì, in caso di mancato adempimento dei requisiti giuridici o tecnici.

Gli utenti devono registrarsi come segue:

  1. devono farsi rilasciare dal Cantone un certificato di classe B;
  2. la registrazione deve essere approvata e finalizzata da tutti gli uffici competenti.

I certificati di classe B sono indispensabili poiché l’applicazione della ricerca di fondi su scala nazionale implica un’autenticazione forte tramite il portale SSO della Confederazione. I certificati di classe B sono di norma rilasciati su smart card o chiavetta USB. L’uso del certificato su smart card richiede un dispositivo di lettura in cui inserire la carta e l’installazione di un driver sul computer dell’utente. Spesso, solo il servizio informatico del Cantone ha i diritti necessari per installare tale software ed è pertanto necessario farne richiesta. Tutti i Cantoni dispongono delle conoscenze tecniche necessarie al rilascio e alla gestione dei certificati di classe B, ormai impiegati dappertutto (p. es. per utilizzare VOSTRA, Infostat, Ripol, ecc.). Il modulo di registrazione è un documento PDF che contiene tutte le informazioni necessarie per l’accesso al servizio di ricerca di fondi (cfr. sezione specifica). Sono infine necessari un accesso a internet e un browser aggiornato.

Sì. Se non sono più soddisfatte le condizioni, l’UFRF revoca il diritto d’accesso al collaboratore dell’autorità interessata (art. 34h cpv. 1 ORF).

Inoltre, secondo l’articolo 34h capoverso 2 ORF, è possibile revocare il diritto d'accesso se:

  • i cambiamenti di cui all’articolo 34d capoverso 3 non sono comunicati;
  • il servizio di ricerca di fondi è utilizzato in modo abusivo.

Conformemente all’articolo articolo 34i ORF, l’uso del servizio di ricerca di fondi è in linea di principio soggetto a emolumenti, che l’UFRF riscuote annualmente dalle autorità cantonali e comunali abilitate (art. 34i cpv. 1 ORF). Per il momento, però, l’UFRF rinuncia a riscuotere emolumenti poiché sono soltanto quattro i Cantoni allacciati al servizio di ricerca di fondi in gennaio 2024 (BE, TG, ZG e ZH) e quindi non è ancora possibile un’effettiva ricerca di fondi su scala nazionale. Non appena le date di allacciamento del resto dei Cantoni – eccetto i casi di cui all’articolo 164d ORF – saranno definitive, pubblicheremo in questa sede una relativa informazione sulla riscossione degli emolumenti secondo l’articolo 34i ORF.

L’importo degli emolumenti di un’autorità è calcolato in base alla seguente formula:

L’importo ammonta tuttavia al massimo a due franchi per interrogazione (art. 34i cpv. 3 ORF).

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